Sez. 1, Sentenza n. 11188 del 22/08/2001 (Rv. 549034 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Collaudo - Ritardo imputabile alla P.A. - Vigilanza e custodia dell'opera - Compenso relativo - Ammissibilità - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il diritto dell'appaltatore di opera pubblica di essere compensato per attività di vigilanza e custodia dell'opera medesima, che si sia resa necessaria in relazione al ritardo dell'amministrazione nel dare inizio al collaudo, nonostante la scadenza del termine all'uopo fissato, configura un credito per prestazioni non contemplate dal contratto, che va riconosciuto alla stregua dell'imputabilità di quel ritardo alla committente e sempreché l'appaltatore ne abbia fatto richiesta nell'atto di collaudo (salvo il riconoscimento formale ed esplicito della debitrice).
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)