diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13016 del 21/02/2006 Cc. (dep. 12/04/2006) Rv. 233727 - 01

REO - ABITUALITÀ NEL REATO - RITENUTA DAL GIUDICE | Contestazione relativa all'abitualità presunta dalla legge - Applicazione dell'art. 103 cod.pen. - Correlazione tra contestazione e pronunzia - Mancanza - Eccezione.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233727-01

REO - ABITUALITÀ NEL REATO - RITENUTA DAL GIUDICE

Con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato, l'applicazione dell'art. 103 cod.pen., in sostituzione del contestato art. 102 stesso codice, determina mancanza di correlazione tra la contestazione e la pronuncia, che impone l'annullamento della dichiarazione di abitualità con conseguente eliminazione della misura di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte, pur ribadendo il principio, ha tuttavia, rigettato il ricorso sul rilievo che dallo svolgimento del procedimento poteva desumersi come il diritto di difesa del prevenuto - alla cui tutela l'art. 521 è diretto - fosse stato comunque garantito avendo il difensore di fiducia espressamente concluso sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 102 cod.pen., sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 103 cod.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Pen. art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)