Sez. 5, Sentenza n. 8197 del 22/04/2015 (Rv. 635556 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Affidamento incolpevole del contribuente - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
Sussiste il presupposto per la tutela del cd. "affidamento incolpevole" del contribuente, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), nel caso in cui questi abbia errato sulla portata e l'ambito dell'obbligazione tributaria dovuta per aver ricevuto indicazioni erronee e contraddittorie da enti pubblici, diversi dall'Amministrazione finanziaria, ma qualificati ed attendibili. (Nella specie, il contribuente, residente in Kenia, si era incolpevolmente conformato alle indicazioni fornite dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi e dall'Inpdap, facendo affidamento sulla vigenza di una Convenzione Italia-Kenia, che prevedeva condizioni più favorevoli, così beneficiando indebitamente di una ritenuta ad aliquota agevolata sui redditi di pensione).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2012 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)