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Sez. U, Ordinanza n. 22456 del 30/06/2026 (Rv. 678966-02)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Regolamento di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678966-02

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Nel caso di domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande, attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia, ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il giudizio di legittimità avente ad oggetto la questione di giurisdizione va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., in presenza di una domanda principale di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale dell'intermediario e di domande di nullità, risoluzione e risarcimento da inadempimento contrattuale dell'interest rate swap, proposte in via subordinata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla prima e quella del giudice inglese sulle subordinate, in quanto rientranti nell'ambito applicativo della clausola di attribuzione della giurisdizione contenuta nell'ISDA).

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)