Che approva la convenzione stipulata con la Societa' «Autostrade» per la costruzione della rete stradale fra Milano e i laghi Maggiore, di Como e Varese
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze e dell'industria;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addi' 1° dicembre 1922, e inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 234, tra i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Societa' anonima «Autostrade», con sede in Milano, per la concessione della costruzione della rete stradale, riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento fra Milano ed i laghi Maggiore, di Como e di Varese.
Art. 2
1. Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere per la costruzione della rete suaccennata.
Art. 3
1. Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli.
2. Le operazioni relative alle dette espropriazioni saranno eseguite direttamente dalla Societa' concessionaria. La Societa' stessa potra' immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinera' pure la somma che, in via provvisoria, dovra' depositarsi per indennita' di espropriazioni e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.
3. II verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, numero 2359.
4. Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione delle opere, sara' approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 4
1. Le disposizioni di legge sui lavori pubblici, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie nazionali e provinciali e delle loro dipendenze, nonche' le relative servitu' e doveri delle proprieta' laterali, sono applicabili alla rete stradale di cui si tratta per quanto riguarda lo sbarramento della rate stradale e il divieto di introdurvisi ad estranei non autorizzati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal titolo 5° della legge dei lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.
Art. 5
1. Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sulla rete stradale in aggiunta o in deroga a quelle contenute nella legge 30 giugno 1912, n. 739, e relativo regolamento 2 luglio 1914, n. 811.
Art. 6
1. Gli agenti della Societa' «Autostrade» che avranno prestato giuramento a norma di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, per quanto riguarda il compito di far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla rete stradale medesima.
Art. 7
1. Il sussidio annuo da corrispondersi alla Societa' a norma del 1° comma dell'art. 13 della convenzione, sara' prelevato dal fondo stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici pei sussidi di cui all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e le somme che verranno dalla Societa' rimborsate a norma del 2° comma dell'articolo stesso saranno reintegrate al corrispondente capitolo del detto bilancio.
Art. 8
1. Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alle Societa' «Autostrade» capitalizzando i sussidi degli Enti pubblici.
Art. 9
1. La convenzione stipulata colla Societa' «Autostrade», esente da diritti di segreteria, sara' registrata col pagamento della sola tassa fissa di registro di lire quattro a carico della Societa' medesima.
Art. 10
1. Il presente decreto andra' in vigore alla data della sua pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale» del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1922.
VITTORIO EMANUELE.
Per il presidente del Consiglio, il Ministro
delegato: TEOFILO ROSSI - G. CARNAZZA
- TANGORRA - A. DE STEFANI - TEOFILO ROSSI
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.