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Sez. L, Sentenza n. 3312 del 03/06/1985 (Rv. 440985 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONI - DIVISIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER TRENTA - CONDIZIONI - CORRESPONSIONE DI RETRIBUZIONE FISSA MENSILE.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440985-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - DETERMINAZIONI - DIVISIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER TRENTA - CONDIZIONI - CORRESPONSIONE DI RETRIBUZIONE FISSA MENSILE.*

Ai fini del computo dell'indennità di anzianità, la retribuzione giornaliera si determina - in difetto di una specifica disposizione contrattuale più favorevole - dividendo la retribuzione mensile per trenta, anziché per ventisei, giacché nello stipendio mensile è compreso non solo il corrispettivo dell'opera prestata nei giorni effettivamente lavorati, ma anche quello relativo alle domeniche ed alle festività infrasettimanali. Tale principio è applicabile nell'ipotesi di lavoratori compensati con retribuzione fissa mensile, sempreché si tratti di mensilizzazione reale e non soltanto contabile del compenso, restando diversamente, la quantificazione della retribuzione giornaliera ed il computo degli ulteriori trattamenti dovuti, regolati alla stregua del criterio della retribuzione ad ora. (V 3895/78, mass n 393493; (V 232/74, mass n 367842; (V 1380/65, mass n 312626).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)