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Sez. 3, Sentenza n. 1242 del 02/02/1995 (Rv. 490232 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Disposizione di cui all'art. 291 cod.proc.civ. - Giudizio di legittimità - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490232-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE

La disposizione generale dell'art. 291 cod.proc.civ., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell'atto introduttivo fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarlo, è applicabile anche nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)