Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 18/04/2007 (Rv. 597715 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Tracrizione di atto al di fuori delle ipotesi previste - Responsabilità del Ministero dell'Economia e Finanze per il fatto del conservatore - Dannosità della trascrizione - Affermazione del giudice di merito e liquidazione equitativa del danno - Correttezza - Sussistenza.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI
Poichè la illegittimità della trascrizione di una domanda giudiziale, perché eseguita in ipotesi per la quale la legge non contempli tale formalità, non osta a che la trascrizione medesima, ancorché improduttiva di effetti giuridici, determini uno stato di incertezza o di dubbio, di per sé pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile, correttamente il giudice di merito, adìto dalla parte che abbia subito l'illegittima trascrizione, ai sensi della l. n. 22 del 1983, contro il Ministero dell'Economia e Finanze, per il fatto della trascrizione addebitabile al conservatore, riconosce l'esistenza di un danno e procede alla sua liquidazione equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. art. 2674 bis, Legge 01/01/1983 num. 22 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)