Sez. 2 - , Ordinanza n. 31456 del 05/12/2018 (Rv. 651759 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Art. 1068, comma 4, c.c. - Differenze rispetto ai commi 2 e 3 - Necessità presentazione offerte o istanze - Esclusione.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
I commi 2 e 3 dell'art. 1068 c.c., che regolano il trasferimento del luogo di esercizio della servitù, fanno riferimento rispettivamente all'offerta del proprietario del fondo servente e all'istanza del proprietario di quello dominante. Il comma 4, invece, che disciplina lo spostamento della servitù su altro fondo, non contempla alcuna richiesta, ma riconosce al giudice un'ampia discrezionalità, ponendo quale espresso presupposto che l'esercizio della servitù riesca ugualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068 com. 2, Cod. Civ. art. 1068 com. 3, Cod. Civ. art. 1068 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)