Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 27/06/1989 (Rv. 463241 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - UDIENZA FISSATA PER LA DISCUSSIONE DINANZI AL COLLEGIO - PROVVEDIMENTO DI ANTICIPAZIONE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE DINANZI AL COLLEGIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - UDIENZA FISSATA PER LA DISCUSSIONE DINANZI AL COLLEGIO - PROVVEDIMENTO DI ANTICIPAZIONE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE DINANZI AL COLLEGIO.*
Il provvedimento di anticipazione dell'udienza fissata per la discussione davanti al collegio, che può essere legittimamente disposto dal Presidente di questo in applicazione analogica dello ultimo comma dell'art. 163-bis cod. proc. civ., comporta la fissazione di una nuova udienza di discussione davanti al collegio, in cui i poteri delle parti sono assoggettati alle limitazioni indicate dall'art. 275 del codice di rito, e non di un'udienza istruttoria, qualunque siano le espressioni adoperate nel detto provvedimento, atteso che il passaggio dall'udienza collegiale a quella istruttoria, può avvenire soltanto nei casi previsti dagli artt. 279 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)