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Sez. 1, Sentenza n. 39605 del 14/06/2018 Cc. (dep. 03/09/2018) Rv. 273867 - 01

COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Conflitto di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari investito di richiesta cautelare - Oscuramento dei dati personali dell'indagato - Procedimento - Avviso all'indagato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273867-01

COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE

La Corte di cassazione, investita del conflitto di competenza sollevato, nel corso delle indagini preliminari, dal giudice per le indagini preliminari destinatario di una richiesta cautelare, deve dare avviso dell'udienza, ex art. 127, comma 1, cod. proc. pen., al solo Procuratore generale, nel caso in cui l'autorità che ha sollevato il conflitto abbia proceduto all'oscuramento dei dati personali dell'indagato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'indagato non subisce alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione all'incidente regolatorio, essendo assicurato il pieno contraddittorio sulla competenza sia nel prosieguo della fase d'indagini, mediante la possibilità di proporre istanza di riesame avverso l'eventuale provvedimento applicativo di misura cautelare, sia nel giudizio a cognizione piena che dovesse seguire).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)