diritto.io

Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1980 che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatoci, la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (80/767/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che, con decisione 80/271/CEE relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 [4], il Consiglio ha segnatamente approvato, in nome della Comunità economica europea, l'accordo sugli appalti pubblici, denominato qui di seguito l'"accordo", il cui fine è di stabilire un quadro internazionale di diritti e di obblighi equilibrati concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici al fine di realizzare una liberalizzazione e un'espansione del commercio mondiale;

considerando che le disposizioni dell'accordo si applicheranno anche nelle relazioni tra gli Stati membri;

considerando che in materia di appalti pubblici di forniture la direttiva 77/62/CEE [5] ha realizzato un coordinamento delle procedure nazionali applicabili in materia per instaurare eguali condizioni di partecipazione agli stessi in tutti gli Stati membri;

considerando che dati i diritti e gli impegni internazionali risultanti per la Comunità dall'accettazione dell'accordo il regime applicabile agli offerenti e prodotti di paesi terzi firmatari è quello definito dall'accordo;

considerando che alcune disposizioni dell'accordo prevedono per le imprese offerenti condizioni più favorevoli da quelle previste dalla direttiva 77/62/CEE;

considerando che, nel caso di aggiudicazione di appalti pubblici da parte di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'accordo, le possibilità di partecipazione agli appalti pubblici all'interno della Comunità data alle imprese e ai prodotti degli Stati membri in virtù delle disposizioni del trattato devono essere almeno favorevoli quanto le condizioni di partecipazione agli appalti pubblici all'interno della Comunità previste dal regime dell'accordo nei confronti delle imprese e dei prodotti dei paesi terzi che hanno firmato l'accordo;

considerando che è pertanto necessario adattare e completare la direttiva 77/62/CEE per quanto riguarda talune amministrazioni aggiudicatrici;

considerando che le disposizioni della presente direttiva dovranno essere riesaminate sulla scorta dell'applicazione che gli Stati membri faranno della direttiva stessa e dell'accordo e dei risultati dei nuovi negoziati previsti all'articolo IX, paragrafo 6, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. Ai sensi della presente direttiva sono considerate amministrazioni aggiudicatrici gli enti di cui all'allegato I e, qualora vengano apportati rettifiche, modifiche od emendamenti, gli enti che subentreranno ai precedenti.

2. La Commissione, in base a rettifiche, modifiche od emendamenti apportati, procede all'aggiornamento dell'allegato I e provvede alla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 2

1. Per aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1 sono soggette alle disposizioni della direttiva 77/62/CEE, ferme restando le disposizioni della presente direttiva.

2.

Gli appalti pubblici di cui al paragrafo 1, il cui valore di stima, IVA esclusa, è compreso fra 200000 unità di conto europee e il valore stabilito dall'articolo 3, si limitano in particolare:

— ai contratti d'acquisto,

— ai prodotti contenuti nell'elenco che figura nell'allegato II purché gli appalti siano aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici del settore della difesa.

Inoltre, essi non sono soggetti all'articolo 9, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 77/62/CEE, se la pubblicazione, effettuata in applicazione dell'articolo V, paragrafo 3, dell'accordo, non avviene tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 3

Il valore di 200000 unità di conto europee fissato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/62/CEE è sostituito, per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici previste dalla presente direttiva, dal valore di 140000 unità di conto europee.

La Commissione, previo parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, determina gli adeguamenti da apportare a quest'ultimo valore in funzione delle modalità adottate per la fissazione in unità di conto europee del valore di cui all'articolo I, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo.

I nuovi valori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 5

Le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale di ogni appalto aggiudicato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) ad e), della direttiva 77/62/CEE. Nel redigere tale verbale esse curano che siano riportati il nome dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore e la natura delle merci acquistate, nonché il paese d'origine, e siano indicate le circostanze, menzionate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), in cui l'appalto è stato concluso. Il verbale rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice interessata. In caso di bisogno, le predette informazioni sono comunicate all'autorità da cui dipende l'amministrazione aggiudicatrice affinché possano essere utilizzate, se necessario, dalla Commissione e, tramite questa, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Art. 6

1. Nelle procedure aperte il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quarantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara agli organismi competenti per la pubblicazione del bando.

2. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle domande di invito alla presentazione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quarantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara agli organismi competenti per la pubblicazione del bando.

3. Gli organismi competenti per la pubblicazione pubblicano i bandi di gara di cui ai paragrafi 1 e 2 al più tardi dodici giorni dopo la data di spedizione di detti bandi.

4. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicataci non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di spedizione dell'invito scritto.

Art. 7

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che riservano ai paesi terzi in applicazione dell'accordo, in particolare quelle degli articoli V e VI concernenti la procedura relativa alle gare mediante preselezione, l'informazione e l'esame. A tal fine, gli Stati membri si consultano in merito alle misure da prendere in applicazione dell'accordo, nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Art. 8

1. La Commissione vigilerà sull'applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenterà eventualmente nuove proposte al Consiglio intese, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva. Tali proposte sono formulate entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione riesaminerà, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall'articolo IX, paragrafo 6, dell'accordo, la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenterà opportune proposte al Consiglio.

Art. 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla data del 1o gennaio 1981. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1980. Per il Consiglio Il Presidente G. Thorn [1] GU n. C 287 del 17. 11. 1979, pag. 9. [2] GU n. C 117 del 12. 5. 1980, pag. 87. [3] GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 8. [4] GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 1. [5] GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. --------------------------------------------------