Sez. 5, Sentenza n. 3035 del 18/01/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 212941 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - COGNIZIONE DEL GIUDICE - IN GENERE | Natura pubblica o privata di un ente di assistenza e beneficenza - Questione rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione - Decisione - Cognizione incidentale del giudice penale - Sussistenza - Fattispecie di falso in atto pubblico contestato al segretario di una casa di riposo.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - COGNIZIONE DEL GIUDICE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen. spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrante tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell'imputata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)