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Sez. L, Sentenza n. 5693 del 09/06/1998 (Rv. 516246 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Compensi per lavoro subordinato o autonomo - Corresponsione con la periodicità ex art. 2948 n. 5 cod. civ. - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Fattispecie relativa a differenze di retribuzione riconosciute a favore di lavoratore autonomo con liquidazione equitativa.
Stato
decisa il 1998-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516246-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

Tutto ciò che viene corrisposto dal datore di lavoro, sia autonomo che subordinato, con periodicità annuale o infra annuale e, in particolare, quanto dovuto a titolo di retribuzione, si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 5, cod. civ. (Principio applicato nella specie in riferimento ad azione per il pagamento di differenze retributive, promossa da giornalista in relazione a rapporto di lavoro autonomo, avente ad oggetto la redazione di articoli in base a richieste formulate di volta in volta, ed accolta sulla base di una determinazione equitativa dei compensi ex art. 2225 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2945 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)