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Sez. 2, Sentenza n. 2610 del 04/08/1972 (Rv. 360158 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - FINALITA - DOVERI DEL GIUDICE - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEI FONDI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360158-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - FINALITA - DOVERI DEL GIUDICE - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEI FONDI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nell'Azione di regolamento di confini, il giudice, avvalendosi di ogni mezzo istruttorio, tecnico o presuntivo e, infine, delle risultanze catastali (art 950 ultima parte cod proc civ) deve stabilire la linea di demarcazione tra i due fondi, tracciarne i rispettivi confini, per i quali l'uno si distingue dall'altro, individuando in tal modo l'oggetto materiale del diritto di ciascuno dei due proprietari confinanti. Ai fini dell'indagine, peraltro, non e imprescindibile la Determinazione dell'intera superficie (misurazione) di ciascuno dei due fondi, rappresentando tale Determinazione un risultato alla cui produzione concorre il regolamento, che e al di la e al di fuori dell'oggetto di questo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)