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Sez. 1, Sentenza n. 769 del 06/06/1995 Ud. (dep. 29/07/1995) Rv. 202629 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Ordinanza del Sindaco formalmente motivata da ragioni di igiene - In realtà diretta a dirimere una privata controversia tra condomini - Inosservanza del provvedimento - Sanzionabilità ex art. 650 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie di occupazione di suolo comune con cuccia per cani.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202629-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia

In tema di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nel caso in cui l'ordinanza del Sindaco, pur motivata formalmente da ragioni di igiene, sia, in realtà, diretta a dirimere una privata controversia insorta tra i condomini di un edificio in ordine all'accampato diritto da parte di uno di questi di occupare il suolo comune in parte a suo esclusivo uso personale mediante una cuccia adibita a ricovero di cani, tale provvedimento non rientra, tra quelli la cui inosservanza è sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 650 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)