Sez. 5, Sentenza n. 1739 del 19/04/1998 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213398 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Ordine di carcerazione - Ingiunzione di costituirsi in carcere - Omissione- Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Poiché l'ordine di carcerazione non deve essere notificato al condannato, ma deve solo essere eseguito, sono inammissibili tanto censure di nullità della notifica dell'ordine stesso, quanto quelle relative alla violazione dell'art 656 comma 2 cod. proc. pen., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l'art 1 della legge 27 maggio 1998 n. 865. Invero, da un lato, la prescritta consegna di copia all'interessato al momento dell'esecuzione è unicamente diretta a mettere il soggetto in grado di attivare tempestivamente le eventuali questioni sul titolo e le altre previste dagli articoli 667 e seguenti del cod. proc. pen; dall'altro, per il principio di tassatività delle nullità, l'omissione della prevista ingiunzione all'interessato di costituirsi in carcere, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a mesi sei, è sfornita di sanzione e non comporta alcuna conseguenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)