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Sez. 1, Ordinanza n. 11239 del 29/04/2025 (Rv. 674522-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'investitore - Accoglimento - Conseguenze - Reciproci obblighi restitutori - Restituzione del capitale investito da parte dell'intermediario - Restituzione dei titoli e del valore delle cedole da parte dell'investitore - Ammissibilità - Fattispecie. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674522-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di bonds argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2038, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)