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Sez. 1, Sentenza n. 6536 del 04/03/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169960 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMI DA TAGLIO - PORTO DI ARMA PROPRIA DA PUNTA E TAGLIO - DISCIPLINA NORMATIVA - ART. 699 COD. PEN. - RICONDUCIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169960-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMI DA TAGLIO - PORTO DI ARMA PROPRIA DA PUNTA E TAGLIO - DISCIPLINA NORMATIVA - ART. 699 COD. PEN. - RICONDUCIBILITÀ - FATTISPECIE.*

L'art. 14 legge 14 ottobre 1974 non esaurisce tutte le ipotesi di cui all'art. 699 cod. pen. che trova ancora applicazione per il porto di armi proprie da punta e da taglio dato che queste ultime non rientrano nella previsione della legge n. 110 del 1975 che, a sua volta, non regola interamente la materia e non è incompatibile né derogante rispetto all'art. 699 cod. pen.. (fattispecie di porto abusivo di coltello a serramanico (cosiddetta molletta). (Conf mass n 158649).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 512, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)