Sez. 3, Sentenza n. 4658 del 15/07/1988 (Rv. 459533 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA CASA LOCATA - INDENNIZZO - OBBLIGO DEL LOCATORE - CONDIZIONI - CONSENSO AI MIGLIORAMENTI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA CASA LOCATA - INDENNIZZO - OBBLIGO DEL LOCATORE - CONDIZIONI - CONSENSO AI MIGLIORAMENTI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Il diritto del conduttore ad essere indennizzato per i miglioramenti apportati alla cosa locata, a norma dell'art. 1592, primo comma, cod. civ., postula che detti miglioramenti siano stati effettuati con il consenso del locatore; ne consegue che, ove le parti non abbiano previsto che al conduttore spetterà un compenso per l'esecuzione di determinate opere, il consenso del locatore è idoneo a fondare il diritto del conduttore all'indennizzo solo per le innovazioni che si risolvono in miglioramento, non a conferire tale carattere a modifiche che non comportino un oggettivo incremento di valore dell'immobile. (V 1126/85, mass n 439254; (V 1008/79, mass n 397202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)