Sez. L, Sentenza n. 10923 del 19/12/1994 (Rv. 489300 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO | Riferimento ad ogni rapporto di lavoro - Conseguenze - Indennità dovuta a medico convenzionato con una U.S.L. - Inclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La norma dell'art. 2948 n. 5 cod. civ., che stabilisce la prescrizione quinquennale per "le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro", è da interpretare nel senso che tale prescrizione riguarda le indennità spettanti per la cessazione di ogni rapporto di lavoro - indipendentemente dal carattere subordinato o no di esso - e, quindi, anche l'indennità di fine rapporto dovuta al medico ("parasubordinato") legato ad una u.s.l. da un rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)