Sez. U, Sentenza n. 8479 del 20/08/1990 (Rv. 468946 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - RAPPORTO DI LAVORO CON UN BIDELLO DI SCUOLA MATERNA STATALE - NATURA PUBBLICISTICA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - CONTROVERSIA PROMOSSA PER L'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - RAPPORTO DI LAVORO CON UN BIDELLO DI SCUOLA MATERNA STATALE - NATURA PUBBLICISTICA - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - CONTROVERSIA PROMOSSA PER L'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Il rapporto di lavoro tra un comune ed un bidello di scuola materna statale, con vincolo di subordinazione e retribuzione predeterminata e per l'espletamento di prestazioni non occasionali, ma continuative, ancorché a tempo determinato, configura - a prescindere dal diverso tenore dell'atto formale di nomina e perfino ove questo manchi o sia nullo - un rapporto di pubblico impiego, in quanto comporta uno stabile inserimento di detto dipendente nella organizzazione del comune medesimo, per il perseguimento di finalità pubblicistiche ad esso demandate (custodia delle scuole materne statali, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968 n. 444); con la conseguenza che la domanda con la quale il dipendente deduca l'illegittimità del licenziamento e chieda la condanna del comune alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché al pagamento di retribuzioni spetta alla giurisdizione del tribunale amministrativo regionale. (Conf 3334/78, mass n 392769).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)