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Sez. 3, Sentenza n. 368 del 14/02/1967 (Rv. 326263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI.*
Stato
decisa il 1967-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI.*

L'ipotesi di revocazione di cui al n.3 dell'art. 395 cod.proc.civ. presuppone il concorso dei seguenti requisiti-a) esistenza di una prova documentale relativa ai fatti oggetto della controversia b) impossibilita di produrre tale documentazione durante il corso del precedente giudizio di merito per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario C) decisivita del documento, sul quale il giudice non pote portare a suo tempo il suo esame. Quanto al primo requisito, il documento deve preesistere alla pronuncia revocanda, poiche, se fosse successivo, integrerebbe gli estremi di un fatto sopravvenuto, da farsi valere in Sede di esecuzione od eventualmente mediante un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della inefficacia della sentenza. Circa il secondo requisito, relativo all'impossibilita di produrre in giudizio il documento, esso si identifica in un particolare stato psicologico della parte, determinato dal fatto dell'avversario o da una causa di forza maggiore, e piu precisamente nell'ignoranza assoluta del documento, non addebitabile in alcun modo a colpa dell'interessato. Tale ignoranza deve persistere durante tutte le varie fasi del precedente giudizio, in quanto, ove limitata ad un determinato periodo di tempo, si da precludere la produzione del documento in primo grado ai sensi dell'art. 184 cod.proc.civ., la relativa decadenza, siccome temporanea, ben potrebbe consentire l'Esercizio della stessa facolta in grado di appello, a termine dell'art. 345, 2 comma, dello stesso codice. Quanto all'elemento della decisivita esso, se pure non deve intendersi in senso assoluto, esige, tuttavia, che sia idoneo a fornire nuovi elementi probatori tali per cui il giudice, se ne avesse avuto tempestiva cognizione, avrebbe risoluto la lite in maniera diversa, favorevolmente alla parte che chiede la revocazione, che e concessa appunto per riparare gli errori verificatisi nel giudizio di merito e non piu rimediabili mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, che siano in relazione con i fatti tassativamente indicati nel citato art. 395 cod.proc.civ.. (Cfr.325525, 320040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)