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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 37 Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici

1. Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene.

2. Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.

Titolo terzo. Di casi speciali di estinzione del reato

Art. 38 Effetto derivante dalla condotta del condannato

1. Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia piu' volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato e' estinto.

2. In tal caso, non ha luogo la esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.

Art. 39 Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni, inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.

Art. 40 Effetto derivante dal compimento di atti di valore

1. Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato e' estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 38.

Art. 41 Concorso di pene in caso di revoca del differimento

1. Nel caso che sia revocato il differimento della esecuzione di pene inflitte con piu' sentenze di condanna, si applicano le disposizioni sul concorso delle pene.

Titolo quarto. Della riabilitazione di guerra

Art. 42 Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore

1. I militari, che, per atti di valore personale compiuti in fatti d'armi o in servizi di guerra, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, possono ottenere la riabilitazione, anche se non sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale comune.

2. Se i militari stessi hanno conseguito piu' promozioni per merito di guerra o piu' ricompense al valore, non si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 179 del codice penale.

Art. 43 Partecipazione alla guerra con fedelta' e onore

1. Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedelta' e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.

Art. 44 Incapacita' derivanti da decisioni di proscioglimento

1. Nel caso di incapacita' derivanti da decisioni di proscioglimento, i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 42 sono dispensati dalla osservanza del termine stabilito dalla legge agli effetti della estinzione delle incapacita' medesime.

2. Per i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 43, il termine stesso e' ridotto alla meta'.

Art. 45 Invalidi di guerra

1. Le disposizioni degli articoli 42 e 44, concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, si applicano altresi' ai militari, che abbiano adempiuto con fedelta' e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra e siano stati dichiarati invalidi, con diritto a pensione privilegiata di guerra, per una delle lesioni o infermita' indicate nella legge sulle pensioni di guerra.

Art. 46 Esclusione dalla riabilitazione di guerra

1. Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermita' procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.

Libro terzo. Dei reati militari, in particolare

Titolo primo. Disposizioni generali

Art. 47 Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena

1. Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla meta' nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.

Titolo secondo. Dei reati contro la fedelta' e la difesa militare

Capo I. Del tradimento

Art. 48 Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore

1. Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, e' punito secondo le norme seguenti:

  1. 1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale;38a

  2. 2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla liberta'; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.

Art. 49 Reati contro il comandante supremo

1. Il militare, che attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del comandante supremo, e' punito con la morte con degradazione.38a

2. In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata la pena detentiva temporanea dalla meta' a due terzi.

Art. 51 Aiuto al nemico

1. Il militare, che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano, e' punito con la morte con degradazione.38a

Art. 52 Nocumento alle operazioni militari

1. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attivita' inerenti alla preparazione o alla difesa militare, e' punito, se dal fatto e' derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 53 Servizio di pilota o guida per il nemico

1. Il cittadino e ogni persona al servizio dello Stato, che assume il servizio di pilota o di guida di una nave nemica, di un aeromobile nemico o di qualsiasi altra forza militare nemica, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.38a

Art. 54 Intelligenze o corrispondenza con il nemico

1. Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, e' punito con la morte con degradazione.38a

2. Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena puo' essere diminuita.

3. Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorche' non accettata, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 55 Agevolazione colposa

1. Il militare che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e' punito, se dal fatto puo' derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 56 Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo

1. Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o piu' persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravita', con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 57 Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli

1. Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, e' punito, se dal fatto e' derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione.38a

2. Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi e' derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

3. Se dal fatto non e' derivato nocumento, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.