Sez. 3, Sentenza n. 15179 del 06/08/2004 (Rv. 576749 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Danni derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione di un veicolo - Soggetti responsabili - Proprietario e conducente a titolo di responsabilità oggettiva - Costruttore, ex art. 2043 - Conseguenze - Responsabilità solidale tra tutti i condebitori ex art. 2055 cod. civ. - Configurabilità - Diversità dei titoli di colpa - Irrilevanza - Conseguenze in tema di litisconsorzio.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione di un veicolo, il proprietario e il conducente rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, e con tale responsabilità concorre quella del costruttore, a norma dell'art. 2043 cod. civ., determinandosi, per l'effetto, una responsabilità solidale, secondo quanto previsto dall'art. 2055 cod. civ., anche se i condebitori rispondono a titolo diverso, il costruttore per colpa, il proprietario e il conducente per l'uso della cosa. In tale situazione, è ininfluente il rapporto di dipendenza reciproca tra le domande risarcitorie, poiché, in ogni caso, il proprietario e il conducente sarebbero responsabili a norma dell'ultimo comma dell'art. 2054 cod. civ., mentre la solidarietà esclude ogni ipotesi di litisconsorzio tra i soggetti responsabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)