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Sez. 5, Sentenza n. 9132 del 15/06/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 213929 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BAGAGLIO DI VIAGGIATORI | Nozione - Viaggiatore - Nozione - Mera presenza all'interno di stazione ferroviaria - Carenza di motivazione.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213929-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - BAGAGLIO DI VIAGGIATORI

In tema di aggravanti del delitto di furto, il giudice assolve l'obbligo di motivazione in ordine alla circostanza relativa al bagaglio dei viaggiatori (art 625 n 6 cod. pen.) se chiarisce sulla base di quali concrete emergenze dibattimentali possa essere qualificata "viaggiatore" la persona offesa e "bagaglio" la cosa oggetto della "amotio" da parte del ladro, non apparendo sufficiente la semplice indicazione consistente nel fatto che il furto o il tentativo di furto venga perpetrato su di una borsa portata a tracolla da persona che si trattiene all'interno di stazione ferroviaria. Deve infatti risultare certo che il soggetto passivo si stia spostando dalla sua abituale dimora per recarsi in luogo predeterminato e che il suo trattenersi all'interno di una struttura solitamente destinata ad accogliere viaggiatori non sia dovuta ad altri, contingenti motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)