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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13913 del 22/05/2019 (Rv. 654175 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - SPESE - IN GENERE | Ente locale - Delibera che comporta oneri - Omessa indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte - Nullità - Eccezione - Oneri per la difesa in giudizio - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654175-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - SPESE - IN GENERE

Non è affetta da nullità la delibera dell'ente locale che affidi l'incarico di difendere in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)