Sez. L, Sentenza n. 3734 del 30/05/1983 (Rv. 428645 - 01)
IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE - PROVA CONTRO L'IMPRENDITORE - PRINCIPIO DELLA INSCINDIBILITÀ PER LA PARTE FAVORITA - VIOLAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - SPECIFICA INDICAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI FATTE OGGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DI VALUTAZIONE PARZIALE - NECESSITÀ.*
IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE - PROVA CONTRO L'IMPRENDITORE - PRINCIPIO DELLA INSCINDIBILITÀ PER LA PARTE FAVORITA - VIOLAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - SPECIFICA INDICAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI FATTE OGGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DI VALUTAZIONE PARZIALE - NECESSITÀ.*
A norma dell'art. 2709 cod. civ. i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che voglia trarne vantaggio non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore, dovendo le scritture stesse, una volta invocate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono. Peraltro, la deduzione in Sede di legittimità della violazione del principio dell'inscindibilità delle risultanze dei libri e delle scritture contabili stabilito dalla norma citata non può esaurirsi in un generico riferimento ad un esame parziale, anziché totale, di dette risultanze, occorrendo, invece, la specifica indicazione delle partite contabili fatte oggetto - da parte del giudice del merito - della lamentata valutazione parziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)