Sez. 3 - , Sentenza n. 17713 del 15/02/2019 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 275449 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO | Ordinanza di ammissione della prova emessa nel giudizio d’appello – Impugnazione specifica – Necessità – Ragioni – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO
In tema di impugnazioni, l'ordinanza di ammissione della prova emessa nel giudizio d'appello, in quanto soggetta al regime stabilito nell'art. 586 cod. proc. pen., dev'essere specificamente impugnata insieme alla sentenza, nel caso in cui si faccia valere un vizio proprio di tale provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso avverso la sentenza fondato sulla omessa enunciazione delle ragioni di acquisizione, con ordinanza, di prova documentale in assenza di espressa impugnazione dell'ordinanza stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)