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Sez. 1, Ordinanza n. 1203 del 27/10/1972 Cc. (dep. 04/01/1973) Rv. 122870 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RIFERIMENTO A FATTI GIA UTILIZZATI IN ALTRO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122870-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RIFERIMENTO A FATTI GIA UTILIZZATI IN ALTRO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - ESCLUSIONE.*

Non risulta violato il principio del divieto del bis in idem e non si ha illegittima duplicazione di giudizio nel procedimento di prevenzione quante volte il giudice faccia riferimento, nella motivazione del decreto che applichi misure di prevenzione, a fatti, episodi o circostanze assunte, riferite o esaminate in distinto e diverso procedimento di prevenzione a carico dello stesso interessato e ritualmente esauritosi. Infatti l'esigenza della valutazione della personalita del soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione nel suo complesso, riferita alla globale, completa disamina della personalita stessa dell'interessato, puo comportare di dover tener conto di ogni trascorso di questo, anche se il fatto e la particolare circostanza che venissero presi in considerazione lo fossero stati, del pari, in altro procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, gia esauritosi; restando, ad ogni modo, differenziati i due distinti e diversi procedimenti di prevenzione dai fatti nuovi, indice di pericolosita sociale, sopravvenuti dopo l'esaurimento del precedente procedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)