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Sez. 3, Sentenza n. 8573 del 07/07/1981 Ud. (dep. 06/10/1981) Rv. 150332 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - È ATTO FORMALE - ERRORE SULLA SUA REGOLARITÀ - IRRILEVANZA AI FINI PENALI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150332-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - È ATTO FORMALE - ERRORE SULLA SUA REGOLARITÀ - IRRILEVANZA AI FINI PENALI - LIMITI.*

La concessione edilizia è un atto amministrativo che acquista giuridica esistenza ed efficacia solo se emesso nella Forma che documentalmente lo individua, da parte dell'autorità competente (sindaco) ed al termine del procedimento per esso previsto dalla legge. L'atto suddetto, dato il suo carattere formale, non può essere surrogato da manifestazioni di consenso alla esecuzione dei lavori provenienti dall'organo consultivo, né è configurabile, in ordine all'esigenza della sua emanazione, un errore che valga a scriminare la condotta antigiuridica dell'agente, risolvendosi l'errore medesimo nell'ignoranza di una disposizione integrativa della norma penale. La buona fede dell'agente potrebbe assumere Rilevanza solo se la convinzione di agire lecitamente fosse stata in lui ingenerata da una condotta posta in essere dallo stesso organo amministrativo cui è attribuita la potestà di provvedere, sempre che una siffatta condotta fosse tale da determinare un incolpevole errore di fatto, connesso alla situazione apparente.*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)