Sez. 3 - , Sentenza n. 21970 del 03/09/2019 (Rv. 654933 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITÀ - IN GENERE | Obbligo degli enti creditizi di costituire riserve minime presso la banca centrale - Natura e finalità del deposito - Qualità di "debitor debitoris" in capo al depositario - Esclusione - Conseguenze.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITÀ - IN GENERE
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, dall'obbligatorio deposito delle riserve minime degli enti creditizi presso la banca centrale (o presso un intermediario autorizzato), in forza del Regolamento (CE) della Banca centrale europea n. 1745 del 2003, non deriva un rapporto che implica la restituzione del "tantundem", bensì un'obbligazione di custodia di liquidità destinata alla funzione pubblica di tutela del risparmio, sicchè, essendo intangibili le somme depositate, è corretta la dichiarazione negativa del depositario resa ex art. 547 c.p.c., difettando la sua qualità di "debitor debitoris".
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)