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Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 20/12/2004 Ud. (dep. 03/02/2005) Rv. 230671 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 5 lett d) legge n. 283 del 1962 - Prodotti confezionati - Importati dall'estero - Responsabilità dell'importatore - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230671-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

In tema di disciplina dei prodotti alimentari, anche l'importatore di prodotti in confezioni originali risponde del reato di cui all'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (commercializzazione di sostanze alimentari insudiciate, in stato di alterazione o comunque nocive), atteso che l'esimente prevista dall'art 19 della citata legge n. 283 per i prodotti alimentari commercializzati in confezioni originali non si applica quando il prodotto sia stato confezionato all'estero, sussistendo in tal caso sull'importatore l'obbligo di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti comunque dannosi a non conformi alle disposizioni nazionali.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1982 num. 283 art. 5, Legge 30/04/1982 num. 283 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)