Sez. 2, Sentenza n. 1753 del 08/06/1968 (Rv. 333637 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI- INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI- INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
L'istanza per regolamento di Competenza presuppone che il giudice adito si sia pronunciato sulla Competenza stessa con provvedimento avente natura e requisiti di sentenza. Cio si verifica solo nel caso in cui il giudice abbia risolto irrevocabilmente, anche per implicito, la questione di Competenza in maniera che non possa piu tornare sulla questione medesima. Per conseguenza, attesa la loro revocabilita, i provvedimenti istruttori non sono idonei ad essere configurati come pronuncia definitiva ed implicita sulla Competenza. (nella specie, il pretore adito si era limitato - a seguito di eccezione di incompetenza per valore - a rinviare le parti ad una successiva udienza per il compimento di ulteriori Atti istruttori, riservando all'esito la pronuncia sulla sollevata questione pregiudiziale di Competenza. La suprema Corte, nell'affermare che il provvedimento pronunciato dal pretore deve essere considerato una ordinanza meramente istruttoria in quanto, in virtu dell'art. 187 cod. proc. civ., applicabile anche nei giudizi davanti al pretore, la questione sulla Competenza puo essere decisa unitamente al merito provvedendosi intanto alla istruzione della causa, ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)