Sez. 1, Sentenza n. 669 del 31/01/1996 Cc. (dep. 01/03/1996) Rv. 204237 - 01
Procedimento pretorile - Decreto di citazione - Requisiti - Luogo e tempo della comparizione | Opposizione a decreto di condanna - Citazione a giudizio - Inosservanza del termine - Nullità - Regressione alla fase immediatamente successiva all'opposizione - Rinnovazione della citazione - Competenza del G.I.P. - Fattispecie: conflitto di competenza - Art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e 28, secondo comma, seconda parte cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione.
Procedimento pretorile - Decreto di citazione - Requisiti - Luogo e tempo della comparizione
Quando il pretore del dibattimento, fissato a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità del decreto di citazione per inosservanza del termine di comparizione, si verifica "de iure" la regressione del procedimento alla fase precedente, che è quella immediatamente successiva all'opposizione stessa. Pertanto, la competenza ad emettere nuovamente il decreto che dispone il giudizio spetta al giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie relativa a conflitto di competenza, nella forma del caso analogo, nella quale è stato evidenziato che non trovano applicazione né l'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., né l'art. 28, secondo comma, seconda parte cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 567 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 567 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)