Sez. 5, Sentenza n. 218 del 12/02/1987 Cc. (dep. 01/04/1987) Rv. 175481 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RIESAME - REQUISITO DEL NESSO PERTINENZIALE.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RIESAME - REQUISITO DEL NESSO PERTINENZIALE.*
Il potere-dovere di riesame "anche nel merito" del decreto di sequestro ai fini penali, attribuito al tribunale dall'art. 343 bis cod. proc. pen., riguarda l'essenziale requisito della sussistenza del nesso di pertinenza della cosa sequestrata "al reato". La indagine sul punto non può non risentire del momento processuale in cui viene compiuta sicché, ai fini della sua sufficienza e compiutezza, è soltanto necessario che essa risulti effettuata nei limiti possibili allo stato del processo, tenendo conto che normalmente il sequestro costituisce uno dei primi Atti del procedimento penale. Per tali ragioni deve ritenersi legittima la motivazione del provvedimento del tribunale che, rigettando la domanda di riesame, prenda in considerazione gli elementi probatori deponenti per il carattere di pertinenza al reato della cosa sequestrata e fornisca la giustificazione del giudizio positivo sulla sussistenza del nesso pertinenziale e negativo sulla idoneità delle eventuali deduzioni dell'interessato tendenti ad escludere un siffatto nesso, senza sindacare la fondatezza dell'imputazione, perché il controllo del giudice collegiale ex art. 343 bis cod. proc. pen. consiste nel verificare se il provvedimento sia conforme alle norme che ne consentano o ne impongono l'emissione e se il provvedimento stesso sia rispondente alle esigenze processuali o probatorie, alle esigenze funzionali alla confisca obbligatoria, oppure ed infine, alle esigenze ex art. 219 cod. proc. pen. dirette ad impedire, in tale ultimo caso, che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 237, Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)