Sez. 5, Sentenza n. 28108 del 19/12/2005 (Rv. 586165 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Contestualità con il deposito del ricorso - Necessità - Esclusione - Possibilità di deposito separato - Condizione - Nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
L'art. 369 cod. proc. civ. - il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione, e a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi - non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 cod. proc. civ., che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso (nella specie, la sentenza impugnata depositata insieme con il ricorso non era in copia autentica; il deposito del provvedimento provvisto dell'attestazione di conformità veniva quindi effettuato separatamente, ma oltre il termine perentorio predetto, sicché il ricorso è stato dichiarato improcedibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)