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Sez. L, Sentenza n. 18864 del 26/09/2016 (Rv. 641202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Conciliazione in sede sindacale - Sottoscrizione non contestuale del rappresentante datoriale - Deducibilità da parte del lavoratore - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

In tema di conciliazione sindacale, il lavoratore può dolersi della mancata o insufficiente assistenza del proprio sindacalista ma non dell'assenza di quello che tutela la controparte datoriale (che, nella specie, non aveva sottoscritto contestualmente l'atto) nel cui esclusivo interesse interviene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 411 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)