Sez. L, Sentenza n. 928 del 16/02/1989 (Rv. 461924 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CREDITO RISULTANTE DA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - MEZZO DIRETTO A NON FAR AMMETTERE IL CREDITO AL PASSIVO - IMPUGNAZIONE SENTENZA DI RIGETTO O DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO - MEZZO DIRETTO AL MEDESIMO PREDETTO FINE - IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZA - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - NECESSITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CREDITO RISULTANTE DA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - MEZZO DIRETTO A NON FAR AMMETTERE IL CREDITO AL PASSIVO - IMPUGNAZIONE SENTENZA DI RIGETTO O DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO - MEZZO DIRETTO AL MEDESIMO PREDETTO FINE - IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZA - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - NECESSITÀ.*
La prescrizione dell'art. 95, terzo comma, della legge fallimentare, secondo la quale, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito al passivo del fallimento, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la sentenza abbia rigettato o accolto parzialmente la domanda di accertamento del credito, con la conseguenza che il giudizio d'appello deve essere proposto anche dal creditore e, se già proposto da questi, proseguire, davanti al giudice naturale dell'impugnazione, atteso che non può essere legittimamente negato al creditore soccombente di far ricorso alla impugnazione per rimuovere gli effetti sfavorevoli della sentenza, evitandone il consolidamento con il passaggio in giudicato. (V 3217/88, mass n 458662; (V 3518/83, mass n 428411).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)