Sez. 3, Sentenza n. 103 del 14/01/1974 (Rv. 367656 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA SULLA ISTANZA DI DISTRAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE IN PROPRIO - PROCEDURA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - INAPPLICABILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA SULLA ISTANZA DI DISTRAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE IN PROPRIO - PROCEDURA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - INAPPLICABILITA.*
Costituisce vizio di omesso esame di punto decisivo della controversia - denunziabile in Cassazione dal difensore in proprio - e non semplice omissione correggibile con la speciale procedura di cui agli artt 287 e seguenti cod proc civ, quello della sentenza di appello che, condannando il soccombente a rimborsare alla controparte le spese giudiziali, ometta di pronunziare sulla istanza di distrazione proposta dal difensore della parte vittoriosa. (Conf 3286'72, mass n 361111).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)