Sez. 4, Sentenza n. 26966 del 19/04/2013 Ud. (dep. 20/06/2013) Rv. 255463 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale - Visita collegiale - Dimissione del paziente - Dissenso del sanitario - Mancanza - Responsabilità - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
Il medico che partecipi alla visita collegiale non può essere esonerato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducano a dissentire dalla decisione presa dal direttore del reparto di dimettere il paziente. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del chirurgo per il decesso del paziente che, nonostante presentasse sindrome dolorosa, veniva prematuramente dimesso senza aver eseguito le opportune indagini diagnostiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)