Sez. 4, Sentenza n. 827 del 12/03/1996 Cc. (dep. 23/04/1996) Rv. 204455 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere | Ordinanza dichiarativa di nullità del decreto che dispone il giudizio - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Abnormità dell'ordinanza - Esclusione - Fattispecie.
Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza dichiarativa di nullità del decreto che dispone il giudizio, diretta a governare l'andamento del processo, emessa nel contraddittorio tra le parti e motivata, che non chiude alcuno stato né grado del procedimento e non contiene alcuna decisione sulla "res iudicanda". Detta ordinanza neppure è da considerare abnorme. (Nella fattispecie il decreto che aveva disposto il giudizio era stato dichiarato nullo dal tribunale di Bolzano sul rilievo che la lingua presunta dell'imputato, in base ai dati anagrafici, era quella tedesca, e che non risultava essere stata al predetto rivolta la richiesta della sua lingua madre sicché l'intervenuta redazione degli atti in lingua italiana costituiva nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma secondo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, DPR 15/07/1988 num. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)