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Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina

Testo in vigore al

Art. 12 Maestri di sci stranieri

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attivita' di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 15, della equivalenza dei titoli e della reciprocita'.

2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 13 Collegi regionali dei maestri di sci

1. In ogni regione e' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonche' i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.

2. Sono organi del collegio:

  1. a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

  2. b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

  3. c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

  1. a) eleggere il consiglio direttivo;

  2. b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

  3. c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;

  4. d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;

  5. e) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorita' regionali; il consiglio direttivo svolge altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonche' l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorita' regionale.

Art. 14 Collegi interregionali

1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci e' inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale e' facoltativa ed e' comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.

2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali cosi' costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.

3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

Art. 15 Collegio nazionale dei maestri di sci

1. E' istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonche' da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci e' esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 16 Funzioni del collegio nazionale

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

  1. a) elaborare le norme della deontologia professionale;

  2. b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

  3. c) coordinare l'attivita' dei collegi regionali dei maestri di sci;

  4. d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;

  5. e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

  6. f) collaborare con le autorita' statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

  7. g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivita' di sua competenza.

Art. 17 Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. a) ammonizione scritta;

  2. b) censura;

  3. c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

  4. d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso e' adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 18 Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale e' equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

Art. 20 Scuole di sci

1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformita' ai seguenti orientamenti:

  1. a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie
    tutti i maestri operanti in un stazione invernale;

  2. b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attivita';

  3. c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

Art. 21 Corsi ed istruttori del Club alpino italiano

1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facolta' di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attivita' sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attivita' degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attivita' didattiche per le finalita' di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Art. 22 Adeguamento della legislazione regionale

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.

2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 23 Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.

2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI