Sez. L, Sentenza n. 6095 del 11/11/1988 (Rv. 460497 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - CREDITI PROFESSIONALI DEI SANITARI CONVENZIONATI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - CREDITI PROFESSIONALI DEI SANITARI CONVENZIONATI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Alla stregua della disciplina transitoria dettata in particolare dall'art. 77, primo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale), la legittimazione passiva in ordine alle controversie instaurate dai sanitari convenzionati con gli enti mutualistici soppressi per il pagamento dei crediti professionali è appartenuta, fino al 30 giugno 1981, non già alle regioni o alle unità sanitarie locali (non ancora costituite) ma agli stessi enti predetti, legalmente rappresentati dai commissari liquidatori, cui è succeduto - con l'assunzione della legittimazione processuale in ordine alle obbligazioni anteriori a tale data - l'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro. (V 5012/87, mass n 453618; (Conf 7090/86, mass n 449173).*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1977 num. 349 art. 1 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 2, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Decreto Legge 01/07/1980 num. 285 art. 1, Legge 08/08/1980 num. 441 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)