Sez. 3, Sentenza n. 3683 del 02/02/1982 Ud. (dep. 06/04/1982) Rv. 153111 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE A DETERMINATI OBBLIGHI - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE A DETERMINATI OBBLIGHI - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In caso di condanna per inquinamento idrico è illegittima la statuizione del giudice di merito che subordini la sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinate condizioni, in quanto tale situazione non rientra tra quelle tassativamente indicate nell'art. 165 cod. pen.. (nella specie era stato imposto all'imputato di adeguare gli scarichi ai limiti previsti dalla tabella C) della legge n. 319/76 (entro un periodo di tempo inferiore a quello previsto dall'art. 13 della legge stessa). (V. Mass. N. 148332 e 147431 in tema di restituzione di terreni invasi o di adeguamento di opere alle prescrizioni del genio civile, per le quali è stata ritenuta legittima la sospensione subordinata a determinati obblighi).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)