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Sez. 2, Sentenza n. 14442 del 07/07/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174706 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ELEMENTI PROBATORI - UNIVOCITÀ - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174706-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ELEMENTI PROBATORI - UNIVOCITÀ - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITÀ - EFFETTI.*

In tema di valutazione della prova, il requisito della univocità non è richiesto in relazione ai singoli elementi probatori, suscettibili di una diversa interpretazione, bensì alla considerazione complessiva e coordinata di tali elementi che, quando non sia viziata da errori di natura logico - giuridica, non comporta vizio di motivazione, produttivo di nullità, ma costituisce Esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove incensurabile in Sede di legittimità. (V mass n 148754; (Conf mass n 162107; (Conf mass n 148851).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)