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Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 Ud. (dep. 17/05/2019) Rv. 276115 - 02

PARTE CIVILE - IN GENERE | Parte civile - Mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7, l. n. 203 del 1991 - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276115-02

PARTE CIVILE - IN GENERE

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, potendo da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)