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Sez. 2, Sentenza n. 1609 del 28/06/1967 (Rv. 328408 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI -APPELLO - PROVE - NUOVE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SUL CARATTERE DI NOVITA O MENO DELLA PROVA DEDOTTA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328408-01

IMPUGNAZIONI CIVILI -APPELLO - PROVE - NUOVE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SUL CARATTERE DI NOVITA O MENO DELLA PROVA DEDOTTA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine diretta a stabilire se la prova dedotta in appello abbia ad oggetto gli stessi fatti sui quali sia stata espletata la prova in primo grado, e, quindi, se sia contraria all'altra o sia invece dedotta su fatti nuovi, costituisce un apprezzamento di merito, sottratto al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione. (Conf. Alle sent. N. 1604-67, mass. N.328402 1195-67, mass. N. 327658 2065-66, mass. N.324016 2427-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)