diritto.io

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

Testo in vigore al

Art. 58

1. Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei capi I e II del presente titolo.

2. La sospensione ha per effetto la interruzione della pratica.
Durante la sospensione il condannato e' privato dell'esercizio del patrocinio.

3. Per effetto della radiazione il condannato non puo' essere piu' iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'art. 47 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente articolo.

Capo IV. Dei procedimenti innanzi alla Commissione centrale.

Art. 59

1. Il ricorso alla Commissione centrale e' presentato negli Uffici del Direttorio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.

2. Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui e' stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di piu' professionisti, alla data dell'ultima notificazione.

3. L'Ufficio del Direttorio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero e' anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.

4. Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Direttorio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.

5. Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

6. Il ricorso e gli altri atti nonche' le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi alla Commissione centrale.

Art. 60

1. La Segreteria della Commissione centrale, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno, che ne curera' la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.

2. Contemporaneamente la stessa Segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici della Commissione per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione.

3. Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonche' delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un Ufficio e darne avviso alla Segreteria della Commissione centrale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella Segreteria della Commissione centrale.

4. Nel procedimento davanti alla Commissione centrale il professionista interessato puo' essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, munito di mandato speciale.

Art. 61

1. Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facolta' di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e si esibire documenti.

2. Uguale facolta' compete al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Il presidente della Commissione centrale nomina quindi il relatore fra i componenti della Commissione e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.

3. La discussione del ricorso non puo' avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.

4. Del provvedimento con cui e' stata fissata la seduta e' data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avra' luogo.

Art. 62

1. La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione quando il il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del pubblico ministero.

2. L'intervento del pubblico ministero e' prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni preveduto negli articoli 35 e 47 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

3. In ogni altro caso e' in facolta' del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.

Art. 63

1. Nel giorno stabilito il commissario incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato e' ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.

2. La decisione del ricorso e' deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione.5

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.

4. E' in facolta' della Commissione centrale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

Art. 64

1. Le decisioni della Commissione centrale sono pronunciate in nome del Re, sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario.

2. Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria della Commissione. Una copia ne e' comunicata immediatamente al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.

Capo V. Dei ricorsi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Art. 66

1. Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente, alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

2. Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere presentato nella Cancelleria della Corte assieme all'atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata che e' stata notificata al ricorrente.

3. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore monito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonche' la elezione di domicilio in Roma, con l'indicazione della persona o dell'Ufficio presso cui la elezione e' fatta.

4. Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 67

1. La cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede gli atti del procedimento alla Segreteria della Commissione centrale, che ne cura la immediata trasmissione.

2. Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il Primo Presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al pubblico ministero.

3. Il provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso e' comunicato alle parti almeno quindici giorni prima.
L'interessato, nell'udienza stabilita, e' ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.

4. La Corte decide, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

5. Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.

Art. 68

1. Oltre i casi indicati nei commi secondo e terzo dell'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ha facolta' di ricorrere alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso qualsiasi decisione della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il procuratore generale intende dedurre.

2. Il ricorso preveduto nel precedente comma deve essere proposto e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 56, comma terzo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Tale termine, e' computato dal giorno dell'ultima notificazione alle parti interessate della decisione della Commissione centrale.

3. Nel rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 66 e 67 del presente decreto.

Titolo III. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 69

1. Gli albi degli avvocati e quelli dei procuratori debbono contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro cognome, nome e paternita' nonche' dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'Ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell'autorita' giudiziaria presso la quale il giuramento e' stato prestato.

2. Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.

3. Sono elencati in un registro apposito i procuratori che siano stati nominati sostituti di altri procuratori a termini dell'art. 9 dello stesso Regio decreto-legge. Nel registro deve essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.

4. L'albo speciale preveduto nell'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve contenere il cognome, nome e paternita' degli iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene.

5. L'albo speciale e' pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.

Art. 70

1. Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternita', luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'Universita' dalla quale fu conferita.

2. Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

3. Il registro, prima dell'uso, e' numerato e firmato in ciascun foglio dal Segretario del Sindacato.

4. Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell'articolo 3 del presente decreto.

5. I praticanti ammessi al patrocinio davanti alle preture, i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.

Art. 71

1. Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera e) del presente decreto, i cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti presenti in ciascuna udienza.

2. Al termine dell'udienza il foglio del registro e' vistato dal Presidente in continuazione delle firme raccolte.8

Art. 72

1. Per essere ammessi al giuramento di cui agli articoli 8 e 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorita' giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Segretario de Sindacato, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti.

2. L'autorita' giudiziaria da' immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento a Segretario del Sindacato competente.

Art. 73

1. Nei casi di cui all'art. 66 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il Direttorio del Sindacato, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, puo' adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.

2. Qualora la necessita' urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Direttorio puo' permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo procuratore od avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Direttorio non appena ne sia richiesto.

3. Il procuratore o l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti puo' essere autorizzato dal Direttorio a farsi rilasciare dagli Uffici del Sindacato, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonche' la copia integrale di quei documenti che, a giudizio insindacabile del Segretario del Sindacato, occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.

Art. 74

1. Presso la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori e' costituito un Ufficio di segreteria composto di un magistrato di grado non superiore al sesto, e di non piu' di quattro funzionari di cancelleria.

2. Il magistrato ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra quelli addetti al Ministero.

Art. 75

1. Presso il Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori e presso i Direttorii dei Sindacati locali, gli Uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite al Direttorii stessi col R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del Direttorio nominato dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.

Art. 76

1. Gli Uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente della Commissione centrale e dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.

Art. 77

1. Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti:

  1. a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;

  2. b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio.

2. Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali e' controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.