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Sez. 6, Sentenza n. 811 del 15/02/2000 Cc. (dep. 17/04/2000) Rv. 217119 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Procedimento di esecuzione - Imputato in stato di espiazione pena per reato abrogato - Richiesta del pubblico ministero di "abolitio criminis" proposta in periodo feriale - Operatività della sospensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217119-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La sospensione dei termini processuali in periodo feriale non opera qualora il pubblico ministero abbia chiesto al giudice della esecuzione di revocare, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per "abolitio criminis" a un soggetto che si trova in espiazione pena per il reato di cui all'art. 341 cod. pen., dovendosi in tale eventualità, per il principio del "favor rei", fare applicazione analogica delle disposizioni che eccezionalmente derogano alla regola della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'art. 240 bis disp. att. c.p.p.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)